Amianto sui luoghi di lavoro: malattie asbesto correlate e danni risarcibili in giudizio

da | Mar 21, 2022 | Amianto

L’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro senza la predisposizione da parte del datore di lavoro delle dovute misure di sicurezza (mascherine, aspiratori alle fonti ecc…) può dare luogo all’insorgenza sul lavoratore di malattie molto gravi che vanno dalla semplice asbestosi, all’adenocarcinoma polmonare fino al mesotelioma pleurico. Tali malattie, in particolare le ultime due, sono dette “lungolatenti” poiché si manifestano dopo molti anni (anche 40) dalla prima esposizione all’asbesto. Ecco perché a volte si fa fatica a risalire alla vera causa che le ha originate e quindi ad ottenere la dovuta tutela. Non è questa la sede per dilungarsi sulla specificità di tali malattie che bene vengono descritte nelle sedi mediche opportune. A noi qui interessa sapere che, qualora una persona si trovi o si sia trovata nel passato a lavorare senza le misure di sicurezza opportune in un ambiente contaminato dalle polveri di amianto e successivamente, anche dopo molti anni, gli sia diagnosticata una delle malattie sopra elencate, ha diritto di ricevere adeguata tutela legale oltre un congruo risarcimento dei danni nei casi che esporremo di seguito.

Non tutti, infatti, sanno che la pericolosità dell’amianto era ben nota fin dai primi anni del 900 – come testimoniano le risultanze della comunità scientifica internazionale – nonostante questo materiale fosse di uso comune fino alla fine degli anni 70. Anche la giurisprudenza, sulla base di quanto rilevato dalla comunità medico scientifica internazionale, afferma da tempo come la pericolosità dell’amianto sia ben nota fin dagli inizi del secolo scorso: è illuminante sul punto, la sentenza della Corte di Cassazione n. 7640 del 2019 che compie un excursus temporale di tutte le norme che fin dai primi anni del 900 si sono occupate di questo tema. In particolare, si ricorda il DPR n. 303 del 1956 ove, all’art. 21, si leggono le misure di sicurezza che il datore di lavoro è tenuto ad adottare per impedire che le polveri nocive si propaghino negli ambienti di lavoro. Successivamente, a partire dal D.lgs. n. 277/1991, sono stati introdotti limiti specifici alle concentrazioni delle polveri di amianto negli ambienti di lavoro; in particolare con l. 257/1992 l’Italia mette al bando tutti i prodotti contenenti amianto, vietandone l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione anche di prodotti che lo contengono, secondo un programma di dismissione il cui termine ultimo è fissato al 28/04/1994.

A fronte di tali rilievi, dunque, qualora ci si trovi di fronte a una persona affetta da malattia asbesto correlata che è stata esposta all’amianto sul luogo di lavoro anche in epoca antecedente all’emanazione del Dlgs. N. 277/1991 in assenza della predisposizione delle dovute misure di sicurezza da parte del datore di lavoro, si possono aprire due scenari:

  1. Il lavoratore è ancora in vita: può rivolgersi all’Inail e chiedere il riconoscimento della malattia professionale. Qualora l’Inail riscontri una menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 6% costituirà una rendita mensile in suo favore.
  2. Il lavoratore non è più in vita. In questo caso, spesso, l’Inail ha già riconosciuto in suo favore l’esistenza di una malattia professionale con menomazione dell’integrità psico fisica superiore al 6% e ha elargito al de cuius negli anni di vita la relativa rendita mensile. Se la morte del lavoratore è causata dalla malattia asbesto correlata i parenti della vittima possono rivolgersi al Tribunale del lavoro competente al fine di richiedere al datore di lavoro che non ha predisposto le misure di sicurezza idonee a proteggere il de cuius dall’esposizione all’amianto sul luogo di impiego, due tipi di danno:
    • il danno iure hereditatis, cioè il danno che spetterebbe al de cuius se fosse ancora in vita per aver contratto la malattia mortale a causa dell’esposizione ad amianto sul posto di lavoro e in assenza della predisposizione delle cautele previste per legge;
    • il danno iure proprio, cioè il danno che spetta ai singoli familiari del de cuius per la perdita del loro congiunto.

Per chiarimenti o ulteriori approfondimenti sul tema non esitare a contattarci ai recapiti presenti sul sito alla sezione contatti.

Leggi altri articoli

Vuoi saperne di più?